Decreto fiscale 2020 .MULTA SENZA POS
Decreto Fiscale Gazzetta ufficiale 26 ottobre 2019 – Cashless e POS –
si riassumono i punti del decreto del 26 ottobre in tema Cashless e Sistemi di pagamento elettronici.
Contante: 2mila euro nel 2020 e 2021, dal 2022 si riduce a mille euro.
Lotteria scontrini:
A livello di stimolo all’uso dei pagamenti elettronici il comunicato del Governo indica che sarà prevista l’istituzione di estrazioni e premi speciali (es. Bonus Befana) per le tutte quelle spese che i consumatori pagheranno utilizzando pagamenti digitali.
Allo scopo di favorire l’utilizzo di pagamenti digitali da parte dei consumatori, il provvedimento istituisce dei premi speciali, per un valore complessivo annuo che non può superare i 45 milioni di euro, che sarà erogato attraverso “estrazioni aggiuntive” a quelle ordinarie e che premieranno i soggetti che effettuano transazioni utilizzando i pagamenti elettronici.
Sempre lo stesso provvedimento prevede l’erogazione di premi (compresi nei 45 milioni complessivi) da destinare agli esercenti che “hanno certificato le operazioni di vendita” effettuate attraverso strumenti di pagamento elettronico.
Multe da 100 a 500 euro per esercenti che rifiutano il codice fiscale del cliente o non lo trasmettono al Fisco, impedendo la partecipazione alla lotteria degli scontrini.
Pagamenti elettronici: credito d’imposta pari al 30% delle commissioni su carte di credito e di debito per i commercianti che fatturano fino a 400mila euro. La misura si applica dal primo luglio 2020. Sanzione per chi non accetta pagamenti elettronici: 30 euro più il 4% dl valore della transazione.
Di seguito in dettaglio gli articoli del decreto estratti dalla Gazzetta Ufficiale
Art. 18.
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 -bis . A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.”;
b) all’articolo 63, dopo il comma 1 -bis , è aggiunto il seguente: “1 -ter . Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.”.
Art. 19.
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540, è aggiunto in fine il seguente periodo:
“I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.”;
b) il comma 542 è sostituito dal seguente: “542. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.”
Art. 20.
Sanzione lotteria degli scontrini
1. L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la sanzione di cui al comma 1 non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
Art. 21.
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
1. All’articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2-quinques sono aggiunti i seguenti: “2 -sexies . La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2 -septies . Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2 -sexies .”.
Art. 22.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L’agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
4. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.
Art. 23.
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati
con carte di debito e credito
1. All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4 -quater. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.”.
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da “pagamenti digitali” – https://www.pagamentidigitali.it/payment-regulation – Che cos’è Italia Cashless e cosa cambierà per consumatori, esercenti e artigiani _ 27 ottobre 2019
Gli obiettivi di Italia Cashless e le misure del Consiglio dei Ministri presenti nel Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124
Ridurre l’uso del contante, favorire la diffusione e l’utilizzo dei pagamenti elettronici, disporre di nuovi strumenti e dati per contrastare l’evasione fiscale. Con il piano denominato “Italia cashless” nella Manovra 2020 del Governo arrivano una serie di misure che intendono stimolare e accelerare lo sviluppo dei pagamenti elettronici. Italia cashless è concepito per agire su più livelli: un incoraggiamento per chi utilizza gli strumenti digitali per i propri pagamenti, una serie di misure volte sia a ridurre l’uso del contante, forme di incoraggiamento per artigiani, esercenti, professionisti all’utilizzo di strumenti di gestione dei pagamenti elettronici e sanzioni per chi non accetta queste forme di pagamento.
Per la comprensione delle misure inserite nel Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 può essere utile rileggere il comunicato emesso a seguito del Consiglio dei Ministri 09 (Leggi QUI il comunicato originale) dove troviamo i due temi che stanno alla base dell’azione dell’esecutivo in favore dei pagamenti elettronici: la Lotta all’evasione e il Piano Cashless.
- Relativamente alla Lotta all’evasione il comunicato parla di “politiche di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, … con inasprimento delle pene per i grandi evasori, … con misure per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera e l’aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti da parte di cooperative o imprese fittizie. Il comunicato evidenzia poi che si… rafforzano le misure contro le frodi nel settore dei carburanti, … aumenta il contrasto all’evasione e all’illegalità nel settore dei giochi, attraverso l’istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall’estero senza concessione”.
- Per quanto attiene al Piano Cashless il comunicato del Governo parla esplicitamente di misure che hanno l’obiettivo “di aumentare i pagamenti elettronici, … con un piano che prevede, tra l’altro, l’introduzione di un super bonus da riconoscersi all’inizio del 2021 e che va a “premiare” le spese nelle quali si utilizzano pagamenti elettronici con la finalità esplicita e chiara della tracciabilità e in particolare in quei settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante. A livello di stimolo all’uso dei pagamenti elettronici il comunicato del Governo indica che sarà prevista l’istituzione di estrazioni e premi speciali (es. Bonus Befana) per le tutte quelle spese che i consumatori pagheranno utilizzando pagamenti digitali. Ultimo aspetto ma certo non meno importante il comunicato indica che sono previste sanzioni per quelle realtà che non accettano il pagamento con carte o bancomat.
Quali sono le misure previste da Italia Cashless, la lotteria e il “Bonus Befana”
Tra i meccanismi di incoraggiamento c’è poi io cosiddetto “bonus Befana”, ovvero una forma di lotteria, la cui collocazione a inizio del nuovo anno ha portato all’associazione con la “Befana”. Questo bonus punta alla erogazione di premi che fanno leva sulla passione degli italiani per le lotterie e i giochi che dovrebbe aiutare, almeno nelle intenzioni dell’esecutivo, il raggiungimento di questi obiettivi.
Allo scopo di favorire l’utilizzo di pagamenti digitali da parte dei consumatori, il provvedimento istituisce dei premi speciali, per un valore complessivo annuo che non può superare i 45 milioni di euro, che sarà erogato attraverso “estrazioni aggiuntive” a quelle ordinarie e che premieranno i soggetti che effettuano transazioni utilizzando i pagamenti elettronici.
Sempre lo stesso provvedimento prevede l’erogazione di premi (compresi nei 45 milioni complessivi) da destinare agli esercenti che “hanno certificato le operazioni di vendita” effettuate attraverso strumenti di pagamento elettronico.
Da una parte la lotteria degli scontrini dunque con 45 milioni di premi per chi chiede e conserva gli scontrini relativi ad acquisti pagati con la moneta elettronica, dall’altra si prevedono sanzioni da 100 Euro a 500 Euro per tutti gli esercenti che al momento dell’acquisto rifiutano di inserire il codice fiscale del cliente (contribuente) o non lo trasmettono all’Agenzia delle Entrate. ( Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, Art. 19 e 20)
Una ulteriore misura di stimolo all’utilizzo dei pagamenti elettronici non presente nel Disegno di Legge di Bilancio 2020 ma oggetto di discussione nell’ambito del confronto su Italia Cashless è la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi alcune delle spese effettuate, sempre nei settori a maggior rischio di evasione, con la stessa modalità con cui avviene la detrazione delle spese mediche.
Italia cashless e il limite all’utilizzo del contante
Queste misure di incoraggiamento all’utilizzo dei pagamenti elettronici sono poi accompagnate dall’introduzione di un nuovo limite all’utilizzo del contante, limite che, in questi ultimi anni ha registrato diversi interventi, prima verso il basso con il Governo Monti e poi verso l’alto con il Governo Renzi. Una misura, anche questa, da mettere in strettissima relazione con quella sulla diffusione dei pagamenti elettronici, allo scopo di ridurre gli spazi di manovra per l’evasione fiscale.
Prima del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124 era in vigore l’intervento voluto dal Governo di Matteo Renzi che dal 1° gennaio 2016 aveva fissato il tetto per i pagamenti in contante alla cifra di 3.000 Euro. L’esecutivo Renzi, aveva voluto rialzare la soglia con la motivazione di incoraggiare i consumi e incentivare la domanda interna. Renzi era intervenuto all’epoca sulla misura del Governo Monti che a partire dal 6 dicembre 2011 con il Decreto “Salva Italia” aveva abbassato la soglia massima di spesa effettuabile con il contante a 1.000 Euro. Con il Governo Monti si era arrivati alla soglia minima in assoluto di utilizzo del contante per il nostro paese. Prima di Monti già il Governo Berlusconi, alcuni mesi prima del Decreto Salva Italia, aveva ridotto questo massimale dai precedenti 5.000 Euro a 2.500 Euro.
Ora con il Governo guidato dal primo Ministro Giuseppe Conte e con il Piano Italia Cashless si torna a ridurre il livello di tolleranza del contante con un percorso che porta la soglia a 2.000 Euro a partire dal luglio 2020 per scendere poi ulteriormente a 1.000 Euro dal gennaio 2022. ( DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124, Art. 18)
Il credito di imposta del 30% delle commissioni per stimolare esercenti e artigiani previsto da Italia cashless
L’Articolo 22 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124 (QUI) prevede la creazione di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate in ragione delle transazioni eseguite con carte di credito, di debito o con strumenti prepagati. Questo credito di imposta si applica alle commissioni dovute sulle vendite effettuate ai consumatori finali a partire dal 1 luglio 2020 per tutti questi esercizi commerciali, imprese, artigiani o professionisti con un reddito sull’anno precedente non superiore a 400.000 Euro.
Leggi a questo proposito l’analisi “Il credito d’imposta per le commissioni pagate dagli esercenti che accettano (obbligatoriamente) pagamenti con carte: un’analisi del DL fiscale in vigore dal 27 ottobre 2019”
L’impatto di Italia cashless rispetto alla gestione dell’”obbligo POS”
L’altra “faccia della medaglia” di Italia Cashless è rappresentato dall’impatto di questo provvedimento sul mondo dei commercianti, dei professionisti, degli esercenti, del retail, ovvero di tutti coloro che sono chiamati a gestire i pagamenti per le loro attività in modalità digitale. E qui occorre prima di tutto segnalare le forme di controllo e di sanzione per coloro che non accettano pagamenti con carte di credito o bancomat.
Va detto che già da tempo, ovvero già dal 2013 nella prospettiva di aiutare l’Italia a diventare una cashless country esiste un obbligo per i commercianti di gestire i pagamenti con carte e di disporre di un POS (da leggere in proposito i servizi “Del presunto “Obbligo POS”: quando la norma è debole …” e “Del presunto “Obbligo POS”: nessuna proroga … nessuna attuazione“). Un obbligo che in assenza di sanzioni per chi non provvede a fornire il servizio rappresenta solo un invito formale e non sostanziale.
Al contrario con Italia Cashless (vedi Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, ART.23) chi non dispone di un POS o non lo utilizza per i pagamenti elettronici rischia una multa del valore di 30 Euro a cui si aggiunge una quota in proporzione al valore della transazione, per la precisione il 4% del valore della spesa effettuata dal cliente.