Lo stipendio? Può essere «ricaricato» sulla carta elettronica
Il quesito. Considerando che il comma 910 dell’articolo 1 della legge 205/2017, di Bilancio 2018, ha introdotto le modalità obbligatorie di pagamento delle retribuzioni, il datore di lavoro può ricaricare, dal tabaccaio o in Posta, una carta prepagata assolvendo così l’obbligo senza incorrere in sanzioni, dato che è un strumento elettronico di pagamento? F.M. – Reggio Calabria
La risposta. La carta ricaricabile rispetta i requisiti di legge. L’articolo 1, comma 910, della legge 205/2017, infatti, dispone che, dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondano ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni).
Ad ogni modo, sarebbe preferibile per il lettore (o, in generale, per il datore di lavoro cui fa riferimento nel quesito) scegliere una delle carte elettroniche che permettono l’accredito dello stipendio direttamente sulla carta, grazie all’Iban.
Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 3 settembre.
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Articolo del Sole 24 Ore 3 settembre 2018